(massima n. 1)
L'evidenza della prova, richiesta per il giudizio immediato, non puō essere ritenuta insussistente per il solo fatto che nel successivo dibattimento il tribunale abbia proceduto all'assunzione di altri mezzi di prova. Infatti, una cosa č l'evidenza della prova, necessaria perché il pubblico ministero possa richiedere il rinvio a giudizio immediato e sulla cui sussistenza č sempre possibile il sindacato del collegio giudicante, mentre altra cosa č la definitivitā della prova stessa posta a base dell'affermazione di responsabilitā.