Cassazione penale Sez. V sentenza n. 874 del 1 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, costituisce provvedimento abnorme (e quindi ricorribile per cassazione) il provvedimento con il quale il giudice, nel revocare la ammissione del giudizio abbreviato, revochi anche l'ammissione del giudizio direttissimo, restituendo gli atti al P.M. Invero, mentre la revoca del giudizio abbreviato costituisce provvedimento semplicemente illegittimo ma non impugnabile, la revoca del rito direttissimo, pur in origine ammesso, comportando una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in presenza del valido esercizio dell'azione penale, č completamente fuori dalla logica del vigente sistema processuale. (Fattispecie in cui, in sede di giudizio abbreviato, instauratosi nell'ambito di giudizio direttissimo, il giudice di merito, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti per la necessitą di ascoltare testi, anziché attivare la procedura ex art. 452 comma 2 c.p.p., ha agito come sopra indicato. La Suprema corte ha annullato senza rinvio il provvedimento abnorme, determinando la regressione del procedimento nella fase immediatamente precedente alla emissione della ordinanza impugnata, ponendo, conseguentemente, il giudice di merito nella condizione di disporre eventualmente l'audizione dei testi).

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