Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20189 del 18 maggio 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avviso all'imputato relativo alla facoltą di chiedere il termine a difesa nell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui all'art. 451, comma 6, c.p.p., non concerne la distinta ipotesi prevista dall'art. 451, comma 5, che disciplina l'avviso all'imputato della facoltą di chiedere che si proceda, in alternativa al rito prescelto dal pubblico ministero, con uno dei riti alternativi in quanto, in quest'ultima ipotesi, alla esplicitazione della scelta segue l'attivazione del rito richiesto e le regole del procedimento sono da quel momento quelle che governano il rito scelto (giudizio abbreviato, applicazione di pena). Ne consegue che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullitą l'omesso avviso all'imputato della facoltą di chiedere il termine a difesa che riguarda, invece, il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata esercitata quella scelta.

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