Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13277 del 17 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento va escluso che il giudice del dibattimento abbia l'obbligo di vagliare immediatamente il dissenso espresso del P.M. e di accogliere la richiesta dell'imputato nell'ipotesi in cui il dissenso dell'accusa risulti infondato. Al contrario, il giudice ha l'obbligo di procedere al dibattimento (unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M.) e solo conclusa la discussione, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla Parte pubblica, di valutare la congruitą della pena richiesta e di applicarla.

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