Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8377 del 24 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di patteggiamento, la Corte di cassazione, qualora adotti una decisione che comporti l'annullamento per illegalità della pena concordata dalle parti ed applicata dal giudice, deve annullare senza rinvio, perché l'art. 620, lettera l), nuovo c.p.p. prevede la rideterminazione della pena da parte della stessa corte soltanto come potere che non può essere esercitato quando la modificazione della pena, sia pure entro i limiti della misura legale, comporterebbe la modificazione dei termini dell'accordo delle parti, venendosi ad incidere sul consenso prestato. Gli atti, però, devono essere trasmessi al giudice per un nuovo giudizio, nel quale, entro il limite di apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 446, primo comma, nuovo c.p.p. le parti potranno fare richiesta di applicazione della pena in misura legale.

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