Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7523 del 26 giugno 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procura speciale finalizzata al cosidetto patteggiamento deve necessariamente ritenersi ricompresa la volontà di accettazione della misura della pena. Questa, infatti, proprio perché applicabile all'esito di un accordo fra le parti, non può essere predeterminata dal rappresentato, ma — a seconda delle esigenze del caso concreto e delle richieste del pubblico ministero — va valutata ed indicata dal procuratore speciale nell'applicazione del mandato conferitogli. Un mandato che, finalizzato alla definizione del procedimento sulla base di un accordo, deve ricomprendere anche la volontà dell'interessato di accettare l'operato del suo procuratore, proprio e principalmente in relazione all'entità della pena

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