Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 617 del 25 gennaio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, il potere dell'imputato di manifestare il suo intento attraverso un procuratore speciale non può, certo, qualificarsi generico o indeterminato quando nella procura non venga indicata la misura della pena. Al contrario, ove la detta indicazione sussista si è, il più delle volte, al di fuori del quadro della procura speciale, perché la denegazione di ogni discrezionalità e, quindi, di ogni potere rappresentativo, con la predisposizione dell'an e del quantum dell'agire, diviene l'indice univoco della volontà dell'interessato di utilizzare, per la manifestazione del suo intento, non un procuratore ma un nuncius. Fra l'altro, non pare seriamente contestabile che il potere di rappresentanza rispetto ad una procedura convenzionale incentrata fondamentalmente sulla misura della pena, risulterebbe assolutamente evanescente se non venisse conferita un'area di discrezionalità proprio nella determinazione della sanzione, cui di norma si perviene a seguito di trattative con la controparte e che, considerato il rapporto fiduciario esistente tra il procuratore speciale e l'interessato, non possono che concludersi «al meglio», in relazione alle concrete vicende dalle quali è in grado di scaturire l'applicazione concordata della pena.

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