Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8253 del 30 agosto 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

La procura speciale prevista dall'art. 446, terzo comma, c.p.p. per l'applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento) non richiede alcuna formula sacramentale, ma la chiara e univoca volontā dell'imputato di conferire al difensore l'incarico di richiedere il patteggiamento. La nomina del difensore di fiducia e la contestuale richiesta dell'imputato di applicazione di una pena specificata, con autenticazione della sottoscrizione da parte dello stesso difensore, integrano la procura speciale richiesta dalla predetta disposizione.

(massima n. 2)

La volontā dell'imputato di richiedere il patteggiamento deve essere espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale al quale non č consentito, in mancanza di un'espressa facoltā attribuitagli dall'imputato con le stesse forme previste per la procura speciale dall'art. 446, terzo comma, c.p.p., delegare altra persona. Ne consegue che č illegittimo il provvedimento del giudice che applica la pena su richiesta di difensore delegato dal procuratore speciale sprovvisto di facoltā di subdelega.

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