Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11981 del 22 marzo 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di «patteggiamento» può essere proposta, oltre che dall'imputato personalmente, anche a mezzo di procuratore speciale; pertanto essa può essere presentata dal difensore soltanto se vi è abilitato a mezzo di procura speciale (articolo 446, comma 3, del c.p.p.). Al procuratore speciale, peraltro, non è consentito delegare altra persona, a meno che tale facoltà non sia stata conferita espressamente dall'imputato con le forme previste per la procura speciale dall'articolo 446, comma 3, del c.p.p. Da ciò deriva che, in difetto di attribuzione di tale facoltà, il sostituto del difensore nominato ex articolo 102 del c.p.p., pur esercitando i diritti e assumendo i doveri del difensore, non è legittimato a presentare la richiesta di «patteggiamento», perché questa in tale evenienza non è in alcun modo riferibile all'imputato. (Mass. redaz.).

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