Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4199 del 27 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell'altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l'assunzione, da parte dell'indagato, della qualità di imputato e l'esercizio dell'azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l'intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere né revocato, né modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale.

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