Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8494 del 29 luglio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, quando la richiesta sia stata formulata antecedentemente alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e l'altra parte abbia dato il suo consenso, il giudice, se ne ricorrono le condizioni, pronuncia immediatamente sentenza. Nell'ipotesi in cui vi sia stato invece il dissenso del P.M., «dopo la chiusura del dibattimento di primo grado» può ritenerlo ingiustificato ed accogliere l'istanza dell'imputato ovvero decidere nel merito. Ne consegue che, qualora il P.M. abbia dissentito, il giudice ha comunque l'obbligo di procedere all'intero dibattimento ed all'esito o applicare il patteggiamento o condannare l'imputato secondo il rito ordinario. Nella motivazione della sentenza dovrà inoltre spiegare le ragioni dell'accoglimento ovvero del rigetto della richiesta di patteggiamento ed esprimere il suo convincimento sulla correttezza della contrarietà, espressa dall'accusa. Non dovrà invece emettere ordinanza preliminare, per dichiarare esatto il dissenso stesso, poiché soltanto dopo il dibattimento potrà formulare un giudizio completo. Qualora tuttavia preliminarmente pronunci il predetto provvedimento, dovrà poi, al termine del dibattimento medesimo, trasfonderlo o rinnovarlo adeguatamente nella sentenza. La eventuale mancanza si profila come carenza di motivazione, alla quale, in caso di impugnazione, deve porre rimedio la corte d'appello. (La Cassazione ha annullato la sentenza della corte d'appello per difetto di motivazione).

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