Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10575 del 21 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la sentenza emessa nel procedimento speciale di cui agli artt. 444 ss. c.p.p. non può essere ordinata la confisca del veicolo prevista dall'art. 80 bis c.s. per i reati di cui all'art. 80, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma c.s. salvo che ricorrano le ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 240 c.p.: dispone, infatti, l'art. 445 c.p.p. che con detta sentenza non possono essere applicate misure di sicurezza, salvo la confisca nei casi (e solo in questi) previsti dal secondo comma dell'art. 240 c.p., cioè per le cose che costituiscono il prezzo del reato o per quelle, la fabbricazione delle quali, l'uso, il porto, la detenzione, l'alienazione, costituisca reato, e che quindi, abbiano un carattere intrinsecamente criminoso, con esclusione di qualsiasi destinazione consentita dalla legge. E tale non può considerarsi l'autoveicolo guidato da persona sprovvista di patente, in quanto l'illiceità, in questa ipotesi, resta circoscritta al comportamento dell'agente e non si estende alla cosa che è servita a commettere il reato, ma il cui uso non costituisce sempre e di per sé reato.

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