Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1585 del 22 febbraio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia paesaggistica, l'ordine di rimessione in ripristino dello stato originario dei luoghi ha struttura ed effetti completamente diversi da quello di demolizione, previsto nel campo edilizio dall'art. 7 L. 28 febbraio 1985, n. 47. Il primo deve essere sempre disposto con la sentenza di condanna; il secondo soltanto nel caso di inerzia della P.A. Il contenuto dell'ordine di ripristino poi è molto ampio e complesso e può non coincidere con quello impartito dalla P.A. (art. 15 L. 29 giugno 1939, n. 1497), la quale, nella sede paesistica ha facoltà o di imporre soltanto la demolizione (e quindi nessun'altra opera alternativa) ovvero di chiedere il semplice pagamento di una indennità. In campo edilizio invece l'ordine del giudice e quello della P.A. hanno identica portata (demolizione). L'ordine de quo costituisce quindi una nuova forma di sanzione penale con caratteri spesso simili a quelli dell'analogo provvedimento amministrativo. Esso non è classificabile secondo gli schemi pregressi, ma è pur sempre conforme al principio di legalità. Ne deriva che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose e quindi al ripristino dello stato originario dei luoghi. (Nella specie la Corte ha anche affermato l'obbligatorietà della statuizione sul ripristino in sede di cosiddetto «patteggiamento», non rientrando l'ordine in questione tra le pene accessorie, per le quali è esclusa l'applicazione in questo tipo di procedimento).

(massima n. 2)

L'ordine di rimessione in pristino previsto, in caso di condanna, dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1985, n. 431, costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva, e non meramente surrogatoria di un concorrente potere-dovere dell'autorità amministrativa, come si verifica invece nel caso dell'ordine di demolizione di opere abusive previsto dall'art. 7, ultimo comma, della L. 27 febbraio 1985, n. 47. Il detto ordine, pertanto, non ha natura di sanzione amministrativa né di pena accessoria, ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale; dal che deriva che esso, oltre a costituire statuizione alla cui esecuzione può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 165 c.p., deve essere emanato anche in caso di applicazione della pena su richiesta (non ostandovi il disposto di cui all'art. 445 c.p.p.), e va eseguito nelle forme previste per l'esecuzione penale.

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