Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 855 del 21 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di reati edilizi, va esclusa la titolarità da parte del giudice penale del potere di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'ottemperanza all'ordine di demolizione pronunciato dallo stesso giudice. Ciò perché è al sindaco che competono istituzionalmente la valutazione del danno al tessuto urbanistico e i modi per l'eliminazione di esso. L'assenza di una tale legittimazione non è contraddetta né subordinata alla condizione che la legge non disponga «altrimenti», né dall'art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, perché l'intervento del giudice penale previsto da questa disposizione — e che deve essere coordinato con gli interventi dell'autorità amministrativa — è posto in funzione di ovviare all'inerzia dell'autorità stessa, con lo scopo di renderne ineludibile dall'esterno la tutela dell'assetto edificatorio, senza che muti il quadro di riserva istituzionale al sindaco della competenza per materia.

(massima n. 2)

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, emesso dal giudice penale a norma dell'art. 7, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha natura di sanzione amministrativa; ne consegue che esso non può essere oggetto di accordo tra le parti in caso di patteggiamento ed è sottratto al disposto di cui all'art. 445 c.p.p. che vieta l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza con la sentenza che dispone l'applicazione della pena su richiesta.

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