Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 109 del 24 febbraio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di patteggiamento per un reato di costruzione abusiva in zona sismica, quando non siano state osservate disposizioni tecniche necessarie a garantire la stabilitą e sicurezza dell'immobile, la demolizione del manufatto deve essere imposta indipendentemente dal fatto che la stessa sia prevista dall'accordo raggiunto tra le parti. In sede esecutiva il provvedimento potrą essere rideterminato per consentire l'adeguamento ad eventuali provvedimenti del giudice amministrativo, dell'Ufficio tecnico regionale o del genio civile, in una prospettiva di coordinamento dell'attivitą del giudice penale con quella della pubblica amministrazione.

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