Cassazione penale Sez. V ordinanza n. 3794 del 25 agosto 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 445, comma 1, c.p.p. equipara la sentenza di patteggiamento a quella di condanna. Pertanto, ove il giudice, pur applicando la pena richiesta dalle parti, pronunci sentenza di condanna, incorre in un mero errore materiale suscettibile di correzione. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'imputato, tendente all'annullamento della sentenza resa ex art. 444 c.p.p.).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.