Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 13013 del 12 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso che nel corso del procedimento penale sia emessa ordinanza di condanna dell'imputato al pagamento di una somma di denaro a titolo di acconto sulla liquidazione del danno derivante dal reato, se l'azione penale viene definita con il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ordinanza anticipatoria degli effetti della condanna perde efficacia e rimane caducata, non essendo seguita da una decisione di affermazione della responsabilitą penale dell'imputato.

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