Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2626 del 9 luglio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il muro che, tra fondi a dislivello, assolve la duplice funzione di sostegno del fondo superiore (con la sua parte bassa) e di divisione tra i due immobili (con la sua parte pił alta) si presume di proprietą esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietą comune tra i titolari dei fondi finitimi, nella parte sovrastante detto livello.

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