Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2322 del 4 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Ove l'imputato nel formulare la richiesta di patteggiamento si sia avvalso della facoltą di subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena, la previsione dell'intervento del giudice per il controllo della legittimitą dell'accordo intervenuto fra le parti si esplica nel senso della verifica della concedibilitą del beneficio, al cui esito negativo segue il rigetto della richiesta stessa. La subordinazione di esso a determinati obblighi comporta una inammissibile variazione unilaterale dei termini dell'accordo originario, che fa venire meno la base consensuale su cui questo si basa. (Nella specie la Corte ha affermato che il giudice che subordini la sospensione all'obbligo di demolire l'opera abusiva esorbita dai poteri concessigli dall'art. 444, comma 3, c.p.p.).

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