Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1014 del 6 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorché l'imputato rilasci al difensore procura speciale per procedere al patteggiamento nella fase preliminare al dibattimento, acconsente implicitamente che questo si svolga in sua assenza, come previsto dall'art. 488 c.p.p., sicché egli è rappresentato dal difensore e non può farsi luogo alla dichiarazione di contumacia. Pertanto, la lettura della sentenza equivale a notificazione ai sensi dell'art. 545, secondo e terzo comma, dello stesso codice, e da essa decorre il termine di quindici giorni per proporre impugnazione secondo quanto stabilito dall'art. 585, secondo e terzo comma, c.p.p. Inoltre, l'art. 585, secondo comma, lett. b), riguarda, appunto, le sentenze complete di motivazione lette in udienza che si presumono conosciute anche «dalle parti che debbono considerarsi presenti in giudizio ancorché non presenti alla lettura», mentre la procura speciale, finalizzata al patteggiamento sulla pena, rilasciata a procuratore speciale che a tale scopo si presenti in udienza non potrebbe avere altro significato che quello del consenso dell'imputato alla pronuncia della sentenza in sua assenza.

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