(massima n. 2)
            La sentenza che, ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, applichi  a conclusione del dibattimento  la pena originariamente richiesta dall'imputato, non č appellabile da quest'ultimo, ma solo ricorribile per cassazione; tuttavia, detto ricorso si converte in appello nella ipotesi in cui tale ultimo mezzo di gravame sia stato proposto dal pubblico ministero.