Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 2061 del 25 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento ha margini molto ristretti. Infatti, il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo del reato (a meno che sia palesemente erroneo) e la concessione delle attenuanti, né può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell'imputato. Sono pertanto inammissibili i ricorsi dell'imputato e del P.G. che puntavano a rimettere in discussione, in sede di legittimità, la qualificazione giuridica del fatto (nella specie, l'asserita qualificabilità della detenzione di sostanza stupefacente come finalizzata a uso personale, anziché allo spaccio) e il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

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