Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2908 del 2 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella procedura disciplinata dall'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), così come in quella di cui all'art. 599 c.p.p. (patteggiamento in appello) deve attribuirsi prevalenza, in caso di contrasto, al verbale di udienza, rispetto al dispositivo: ciò in quanto nel suddetto verbale vengono consacrate le volontà delle parti considerando altresì che il giudice, qualora avesse ritenuto di non accogliere le richieste delle stesse, avrebbe dovuto procedere a giudizio ordinario.

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