Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1327 del 15 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

È nulla la sentenza di patteggiamento, quando il giudice, nell'applicare l'istituto della continuazione, abbia omesso la motivazione sulla sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge penale, non avendo il magistrato funzione meramente notarile e non potendosi limitare a recepire acriticamente l'accordo.

(massima n. 2)

Nel caso di nuove contestazioni dibattimentali non possono essere utilizzate dal giudice quale prova della colpevolezza dell'imputato le dichiarazioni accusatorie della persona offesa della quale non sia stato disposto l'esame successivamente alla formulazione dell'accusa suppletiva. Infatti, a seguito della contestazione in udienza di un nuovo fatto-reato e della conseguente introduzione di una nuova causa petendi contro l'imputato in un procedimento già in corso per altra imputazione, la fase della istruzione dibattimentale relativa alla nuova accusa è quella che si apre successivamente alla formulazione della contestazione suppletiva, con la conseguenza che le precedenti dichiarazioni della persona offesa non possono essere considerate «legittimamente acquisite nel dibattimento», come prescritto dall'art. 526 c.p.p. in tema di prove utilizzabili ai fini della deliberazione.

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