Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9827 del 20 settembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento speciale di «patteggiamento» solo l'indagato puņ sottoporre la richiesta di applicazione di una certa pena, o il consenso a tale applicazione, alla condizione che gli venga concesso il beneficio previsto dall'art. 163 c.p., mentre nessuna norma accorda al P.M. la facoltą di subordinare la propria richiesta o il proprio consenso alla non concessione del detto beneficio. Ne consegue, che eventuale condizione negativa non consentita, apposta dal pubblico ministero, lungi dall'incidere sulla volontą o sull'efficacia del consenso, si considera come non apposta.

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