Cassazione penale Sez. I sentenza n. 484 del 16 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di accoglimento della richiesta di applicazione della pena, avanzata dall'imputato, con il consenso del pubblico ministero, subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale, il giudice non è tenuto a indicare specificamente in motivazione gli elementi giustificativi di detta concessione, essendo sufficiente che egli dia atto della possibilità di farvi luogo, con ciò dimostrando di aver formulato il necessario giudizio prognostico positivo, sulla base dei criteri previsti dalla legge, e ciò specie quando taluni dei detti elementi (nel caso specifico l'incensuratezza) siano già stati richiamati, sia pure ad altro proposito, nella sentenza

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