Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38854 del 30 ottobre 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora sussistano indicazioni non univoche circa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell'accordo fra le parti, il giudice è tenuto a fornire sul punto una espressa motivazione e, nel caso ciò non avvenga e l'imputato formuli espressa doglianza, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo perché metta le parti in condizione di formulare una nuova eventuale proposta di applicazione della pena. (Nell'affermare tale principio la Corte ha osservato che la difesa aveva prospettato al giudice, in alternativa alla qualificazione giuridica del fatto posta a fondamento dell'accordo, e cioè il reato previsto dall'art. 609 octies c.p., la diversa ipotesi di reato prevista dall'art. 609 bis c.p. o quella prevista dall'art. 317 c.p., e che le differenze anche in punto di pena fra i diversi reati avrebbero imposto al giudice di specificamente motivare circa le ragioni della soluzione adottata in sentenza)

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