Cassazione penale Sez. III sentenza n. 641 del 29 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento il pubblico ministero che abbia prestato il proprio consenso all'applicazione della pena non può poi dolersi con impugnazione della successiva ratifica dei fatti da parte del giudice, nemmeno sotto il profilo del difetto di motivazione, avendo implicitamente esonerato il giudice dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione. Tale principio non può subire deroghe nemmeno per effetto dell'autonomia degli uffici del P.M. nel proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 570 c.p.p., quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Invero l'autonomia va interpretata tenendo conto del principio costituzionale di uguaglianza delle parti nel processo penale, sicché il diritto al ripensamento come non è consentito all'imputato così non è consentito al P.M.

(massima n. 2)

In tema di patteggiamento l'illegalità della pena concordata si traduce in un vizio dell'accordo, che il giudice ha il compito di rilevare rigettando la richiesta. Se, malgrado il vizio di illegittimità da cui è affetto, l'accordo sia stato ugualmente ratificato, il giudice dell'impugnazione, a seguito della revisione del controllo di legalità eseguito, deve annullare la decisione, perché il venire meno dell'accordo originario, in quanto viziato, preclude, in sede di legittimità, l'intervento correttivo dell'errore di calcolo della pena patteggiata.

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