Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6006 del 16 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., il giudice chiamato a sindacare la legittimitą dell'accordo intervenuto tra le parti deve preliminarmente, tra l'altro, effettuare il controllo della correttezza della qualificazione giuridica del fatto, controllo che si sostanzia e si definisce nel riscontro dell'astratta corrispondenza della fattispecie legale prospettata, senza potersi spingere fino a censurare l'accordo sotto il profilo di una ritenuta incompletezza della contestazione. Ogni potere, infatti, in ordine alla modifica dell'imputazione o ad una nuova contestazione spetta unicamente all'organo dell'accusa.

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