Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2725 del 14 marzo 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di falsitā ideologica in atto pubblico č configurabile anche con riguardo ad un atto dispositivo legittimato da determinate condizioni, qualora queste ultime vengano falsamente attestate. Né rileva che il presupposto del documento possa essere altrimenti provato; invero l'art. 479 c.p. non postula che l'atto debba costituire prova esclusiva e non superabile del fatto attestato e neppure che la finalitā in questione sia quella primaria ed unica dell'atto stesso.

(massima n. 2)

Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. non rientra nel potere-dovere del giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto o vagliare la congruitā della misura della pena richiesta dalle parti alla stregua dell'ipotizzata continuazione con fatti-reato esterni al procedimento, ove la prospettazione in tal senso sia rimasta estranea ai termini del patteggiamento e non possa comunque attribuirsi alla volontā dell'imputato, come definitivamente espressa in quella sede.

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