Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 20 del 3 dicembre 1999

(3 massime)

(massima n. 1)

Con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che è decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice è tenuto a dichiarare, ai sensi del primo comma dell'art. 537 c.p.p., l'accertata falsità di atti o di documenti. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsità prescinde dall'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, essendo fondata esclusivamente sull'accertamento - che si renda possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione «allo stato degli atti» - della non rispondenza al vero dell'atto o del documento).

(massima n. 2)

Poiché la richiesta consensuale di applicazione della pena si traduce in una scelta processuale che implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica all'esercizio del diritto alla prova, l'intervenuto patteggiamento preclude la possibilità di contestare, con i motivi di impugnazione, i termini fattuali dell'imputazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha disatteso la censura, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, tesa a far valere l'insussistenza dell'incarico costituente il titolo in base al quale era stata svolta l'attività pubblica nel corso del cui espletamento erano stati formati gli atti falsi di cui all'imputazione).

(massima n. 3)

Poiché nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non può essere pronunciata la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni e, pertanto, non è simmetricamente configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per far valere la sua pretesa nel processo, deve escludersi che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare d'ufficio in mancanza, della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che, nella diversa ipotesi in cui l'interessato abbia tempestivamente presentato la domanda di rifusione delle spese, ma non la relativa nota, il giudice del patteggiamento può procedere alla liquidazione sulla base della tariffa professionale vigente).

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