Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1201 del 26 aprile 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il condomino che sopraeleva per primo il muro comune può non estendere la nuova costruzione all'intero spessore, purché esegua la stessa verso l'area di sua esclusiva proprietà e senza invadere il muro sottostante oltre la linea mediana. L'utilizzazione dell'area comune, costituita dal piano della costruzione originaria, da parte del comproprietario del muro divisorio, che abbia sopraelevato per primo in forza del principio della prevenzione, sia con spessore uguale a quello del muro sottostante, sia con spessore inferiore, non vale a privare il condomino della facoltà di utilizzare parimenti il muro comune per le proprie esigenze edificatorie e della facoltà di chiedere la comunione del muro sopraelevato a norma dell'art. 885 c.c.; facoltà che sono imprescrittibili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.