Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 295 del 17 gennaio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell'art. 611 c.p.p., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, ed invece in pubblica udienza nel caso di sentenze emesse dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M.

(massima n. 2)

In tema di patteggiamento, la riduzione premiale fino ad un terzo prevista dall'art. 444 c.p.p. non riguarda le sanzioni sostitutive, le quali anche nel procedimento speciale in parola vanno individuate e, se lo ritiene, applicate in relazione alla pena detentiva da infliggere in concreto (determinata considerando anche la riduzione «premiale») e tenuto conto dei limiti oggettivi e soggettivi stabiliti in materia dalla L. n. 689 del 1981. Ne consegue che l'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva č, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilitą, rigettando la richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione.

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