Cassazione penale Sez. II sentenza n. 115 del 9 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

La richiesta di patteggiamento non è più revocabile una volta che su di essa sia stato espresso il consenso dell'altra parte. Infatti nessun recesso è più possibile quando le manifestazioni di volontà delle parti hanno determinato nel procedimento effetti irreversibili. Tali effetti si verificano nel caso regolato dall'art. 447 c.p.p., già prima della pronuncia della sentenza di accoglimento della richiesta. Con il consenso del pubblico ministero, infatti, il procedimento si avvia verso un epilogo anticipato che, con l'assunzione da parte dell'inquisito della qualità di imputato, e l'esercizio dell'azione penale, non consente il ritorno alla fase delle indagini preliminari. Una ulteriore conferma può trarsi dall'art. 447, ultimo comma, c.p.p., il quale prevede che, durante il termine fissato dal giudice per esprimere il consenso o il dissenso sulla richiesta, quest'ultima non è revocabile: sarebbe illogico ritenere che, una volta raggiunto l'accordo, la richiesta potesse invece essere revocata.

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