Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1517 del 13 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di applicazione della pena concordata, la locuzione «diminuita fino ad un terzo» presente nell'art. 444 c.p.p. sta a significare che la riduzione «per il rito» non può superare un terzo e non che il giudice possa ridurre la pena ad un terzo, vale a dire decurtando di due terzi la pena risultante dopo l'applicazione delle circostanze.

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