Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5924 del 23 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche nel giudizio abbreviato in fase di appello, l'accertamento dell'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere del soggetto, costituisce una verifica doverosa per il giudice, riguardando un presupposto necessario in mancanza del quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, e non è, quindi, riconducibile al concetto di acquisizione di nuove prove, per cui esisterebbe la preclusione rappresentata dalla particolarità del rito prescelto, connotato dalla decisione allo stato degli atti. (Nella fattispecie l'imputato aveva sostenuto di essere stato, al momento del fatto, in stato di semiincoscienza dovuto all'etilismo cronico di cui era affetto).

(massima n. 2)

L'accertamento della capacità di intendere e di volere di chi è affetto da intossicazione cronica da alcool spetta al giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico dell'imputato, una volta che questi abbia allegato documentazione attestante il suo etilismo cronico.

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