Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10248 del 13 novembre 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché, in caso di giudizio abbreviato, l'appello, ai sensi dell'art. 443, comma 4, c.p.p., segue sempre le forme di cui all'art. 599 stesso codice, con esclusione, quindi, in radice, della possibilità che si dia luogo a dibattimento, non può trovare applicazione, in detta ipotesi, il disposto di cui al comma 5 del citato art. 599, secondo cui, in caso di mancato accoglimento della richiesta formulata dalle parti ai sensi del precedente comma 4 (c.d. «patteggiamento in appello»), il giudice deve ordinare la citazione a comparire in dibattimento.

(massima n. 2)

Qualora la corte di appello, investita di gravame avverso sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari all'esito di giudizio abbreviato, avente ad oggetto anche reati di competenza della corte di assise, connessi con altri di competenza del tribunale, abbia dichiarato la propria incompetenza, in favore della corte di assise di appello, ai sensi dell'art. 596, comma 3, c.p.p., soltanto con riguardo ai primi di detti reati, trattenendo il giudizio per gli altri, tale statuizione non può essere più rimessa in discussione, ove l'incompetenza derivante anche per i reati di competenza del tribunale dall'esistenza della connessione non sia stata eccepita, in applicazione del principio dettato dall'art. 491, comma 1, c.p.p. (operante anche nel giudizio di appello, in forza del richiamo di cui all'art. 598 stesso codice), subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti in appello.

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