Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4753 del 13 dicembre 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impugnazione consentita alla parte civile avverso sentenza di proscioglimento dell'imputato emessa all'esito del rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), cui la medesima parte civile abbia prestato accettazione, non è il ricorso per cassazione, bensì l'appello, nei casi in cui con tale mezzo può proporre impugnazione il P.M. (art. 576, comma 1, c.p.p.). Ne consegue l'obbligo per la Corte di cassazione di provvedere, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., alla conversione del gravame erroneamente proposto.

(massima n. 2)

Poiché la competenza territoriale, funzionale e per materia degli organi del pubblico ministero è di carattere derivato, in quanto connessa a quella del giudice presso il quale essi sono costituiti, il P.M. può esercitare le proprie funzioni solo nei procedimenti che la legge demanda al giudice con il quale è collegato da detto rapporto e, per conseguenza ulteriore, può considerarsi titolare del diritto di impugnazione soltanto avverso i provvedimenti emessi dal «suo» giudice. Ne consegue l'esclusione della legittimazione del P.M. presso la pretura ad impugnare i provvedimenti del tribunale e, in particolare, ad impugnare l'ordinanza emessa dal tribunale, a conclusione del procedimento di riesame, di un provvedimento di sequestro adottato dal Gip della pretura.

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