Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4111 del 31 marzo 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

In ipotesi di diniego del giudizio abbreviato, la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. può essere formulata per la prima volta anche nel giudizio di appello, giacché una volta che il processo ha irreversibilmente intrapreso la via del dibattimento, si dissolve la funzione deflattiva del rito alternativo e residua soltanto la possibilità di applicare la diminuente di pena, ove a posteriori risulti, con valutazione ex ante, che il processo poteva essere definito — come richiesto dall'imputato — nella udienza preliminare. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di diminuente ex art. 442 c.p.p. pronunciata dal giudice di appello, osservando che quella richiesta doveva ritenersi compresa nel «punto» di gravame riguardante la quantificazione della pena e l'applicazione di attenuanti).

(massima n. 2)

La cognizione del giudice di appello non è delimitata dalle specifiche domande che siano già state espressamente formulate nel dibattimento di primo grado, ma è delimitata, salvo quanto previsto dall'art. 597, comma 5, c.p.p., unicamente dai motivi indicati nell'atto di impugnazione, sicché, una questione non sollevata nel giudizio di primo grado, può essere ritualmente proposta con i motivi di appello e ad essa il giudice di secondo grado è tenuto ad estendere il suo esame. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità di una richiesta di applicazione della diminuente ex art. 442 c.p.p. non formulata nel giudizio di primo grado, osservando che sulla stessa il giudice di appello doveva invece pronunciarsi in quanto compresa nel «punto» della impugnazione concernente la quantificazione della pena e l'applicazione delle attenuanti)

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