Cassazione penale Sez. III sentenza n. 219 del 12 gennaio 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, quando essa sia condizionata all'effettuazione di un'integrazione probatoria, il grado di complessitą istruttoria del giudizio medesimo dev'essere valutato anche in relazione ai mezzi di controprova che il pubblico ministero potrebbe verosimilmente richiedere, mentre non va tenuto conto delle prove che il giudice decida possa eventualmente decidere di assumere d'ufficio, ai sensi dell'art. 441, comma 5, c.p.p. (Mass. redaz.).

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