Cassazione penale Sez. V sentenza n. 998 del 23 maggio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di revoca della sentenza ai sensi dell'art. 434 c.p.p., la novità della prova può riguardare modalità della condotta dell'agente diverse da quelle originariamente contestate e che avevano indotto il giudice al proscioglimento dell'imputato. L'unica condizione posta dalla surricordata norma è che la nuova fonte di prova, da sola o unitamente a quelle già acquisite, possa determinare il rinvio a giudizio. (Fattispecie relativa alla revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento).

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