Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 37954 del 20 ottobre 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula Ģil fatto non sussisteģ, non con quella Ģil fatto non č previsto dalla legge come reatoģ, che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato. (Fattispecie nella quale al ricorrente era contestata l'appropriazione di denaro altrui sull'erroneo presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della lavoratrice, dovessero per ciō solo considerarsi trasferite in proprietā di questa: la Suprema Corte ha ritenuto che difettasse l'elemento dell'altruitā del bene, costitutivo della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste)

(massima n. 2)

Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la regola dell'acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruitā accolta nell'art. 646 c.p. Non potrā, pertanto, ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo).

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