Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3658 del 15 dicembre 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice, in ogni fase e grado del procedimento, ha il potere-dovere di attribuire al fatto per cui si procede l'esatta qualificazione giuridica, senza che ciò incida sull'autonomo potere - riservato in via esclusiva al pubblico ministero - di modificare il fatto contestato e di procedere alla nuova contestazione quando esso risulti diverso da come è descritto nell'imputazione o da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio. (Nella specie la Corte di cassazione ha affermato che il potere di qualificare diversamente il fatto compete anche al Gip con il decreto di rinvio a giudizio, che non può qualificarsi atto abnorme in relazione alla diversa qualificazione, la quale costituisce espressione di legittimo esercizio di un potere riconosciuto dalla legge)

(massima n. 2)

Il principio che si desume dall'art. 546 c.p.p. secondo cui, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione opera soltanto per la sentenza e non trova applicazione nei confronti dell'ordinanza e del decreto, non essendo prevista per tali provvedimenti una specifica forma, cosicché la motivazione adempie una funzione di chiarificazione e integrazione della decisione adottata dal giudice (nel caso di specie il Gip, dopo avere osservato nella motivazione del decreto di rinvio a giudizio che il fatto ascritto all'imputato integrava il reato di corruzione per atti conformi ai doveri di ufficio, anziché, come contestato dal P.M., per atti contrari, aveva disposto il rinvio a giudizio «per i reati di cui all'allegato capo di imputazione», cioè per il capo di imputazione così come formulato dal pubblico ministero. La Corte di cassazione, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che il rinvio a giudizio fosse stato disposto per il reato di corruzione propria, come precisato nella motivazione del decreto).

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