Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35761 del 18 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contumacia dell'imputato, il limite processuale alla possibilitą di revoca della dichiarazione di contumacia, su istanza o d'ufficio, non č pił riferibile alla decisione come provvedimento, ma alla chiusura della discussione e quindi alla decisione come fase immediatamente successiva, allorché il collegio si ritira in camera di consiglio per la decisione.

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