Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3458 del 2 febbraio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice, secondo il principio del libero convincimento, nel valutare l'impedimento a comparire all'udienza addotto dall'imputato (articolo 420 ter del c.p.p.), ben può disattendere, senza neppure l'obbligo di disporre accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza, certificazioni sanitarie che, pur prescrivendo cure e riposo, non attestino univocamente l'assoluto impedimento a comparire: questo, infatti, oltre che grave e assoluto, deve essere attuale, cioè riferito all'udienza per la quale l'imputato è stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare come non altrimenti superabile dal soggetto. (Da queste premesse, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione del giudice di merito che aveva disatteso la certificazione sanitaria sul rilievo assorbente che questa non conteneva l'attestazione dell'impossibilità di presenziare all'udienza, quale conseguenza della patologia refertata; e, del resto, in relazione alla mancata effettuazione di visita fiscale, difettava finanche dell'indicazione del luogo nel quale questa avrebbe potuto essere effettuata).

(massima n. 2)

In tema di incendio colposo, il legale rappresentante della ditta incaricata dello spettacolo pirotecnico assume una posizione di garanzia che si sostanzia nell'obbligo di assicurarsi, con uno sforzo di diligenza e di attenzione maggiore, trattandosi dello svolgimento di un'attività pericolosa, che lo spettacolo si svolga in presenza di condizioni di sicurezza idonee a prevenire rischi nei confronti dei terzi e ad assolvere al precetto del neminem ledere (Nella specie, l'imputato aveva eseguito uno spettacolo pirotecnico in una giornata particolarmente calda e in prossimità di un'area boschiva, cagionando colposamente un incendio di circa 20.0000 ettari di terreno boschivo).

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