Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2405 del 25 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione già contenuta nell'art. 486, comma 5, c.p.p. ed ora trasfusa nell'art. 420 ter, comma 5, stesso codice, secondo cui il giudice deve sospendere o rinviare l'udienza in caso di assoluto e giustificato impedimento del difensore a comparire, non può trovare applicazione nei procedimenti camerali diversi dall'udienza preliminare (con specifico riferimento alla quale, nella sua nuova funzione, il citato art. 420 bis è stato introdotto), valendo tale principio anche quando trattisi di procedimenti per i quali (come nel caso previsto dall'art. 666, comma 4, c.p.p.), sia prescritta la presenza necessaria del difensore; prescrizione, questa, per la cui osservanza è sufficiente che si provveda, ove manchi il difensore di fiducia, alla sostituzione del medesimo con un difensore d'ufficio.

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