Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2948 del 11 maggio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La eccezionale deroga alla disciplina delle distanze nelle costruzioni, di cui al secondo comma dell'art. 879 c.c., opera esclusivamente per quelle che si fanno a confine di piazze o vie propriamente pubbliche, secondo lo stretto significato che la nozione di tale categoria di beni ha nell'ordinamento, in quanto sono demaniali o soggette a regime demaniale, ovvero realizzate su terreni gravati da diritto pubblico di godimento al fine della circolazione, parimenti soggetto al regime della demanialitā. Conseguentemente, tale deroga non č riferibile alle costruzioni che si fanno a confine di piazze o vie pubbliche di fatto, comprendendosi in questa nozione anche quei terreni di cui la destinazione a suolo di piazza o via pubblica č prevista espressamente, o č anche soltanto implicitamente desumibile, da uno strumento urbanistico al proposito non attuato, mediante esplicazione della prescritta attivitā tecnico-giuridica da parte dell'ente pubblico territoriale competente.

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