Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2974 del 20 marzo 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'accertamento incidentale del carattere pubblico di una strada, ai fini dell'esonero dall'obbligo dell'osservanza delle distanze legali nelle costruzioni, può essere invocata la presunzione iuris tantum di demanialità stabilita dall'art. 22 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, la cui operatività postula: l'ubicazione delle aree all'interno dell'abitato; l'immediata contiguità di esse alla via pubblica; l'essere le stesse in comunicazione diretta con il suolo pubblico. Ai fini della prova contraria (testualmente circoscritta dalla legge all'esistenza di consuetudini che escludano la demanialità per il tipo di aree di cui faccia parte quella considerata o di convenzioni che attribuiscano la proprietà ad un soggetto diverso dal comune ovvero alla natura privata della proprietà dell'area stessa) non è equivalente alla convenzione che attribuisce le aree medesime a soggetti diversi dal comune quella che si limiti a qualificarle come private, mentre è irrilevante la loro mancata inclusione nell'elenco delle strade comunali, atteso il carattere dichiarativo, e non costitutivo di detto elenco.

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