Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 46044 del 28 novembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impedimento del difensore per concomitanza di altro impegno professionale, spetta al difensore l'onere di prospettare in modo tempestivo e motivato le ragioni che gli impediscono di presenziare e di fornire specifica ragione della impossibilità di nominare un sostituto ai sensi dell'art. 102 c.p.p., e il giudice di merito, nel bilanciamento degli interessi della difesa con quelli dell'amministrazione della giustiza, deve attribuire priorità all'esigenza di evitare che maturino i termini di prescrizione dei reati, in ciò tenendo conto non solo del tempo necessario per il giudizio di legittimità, ma anche di quello occorrente per un eventuale giudizio di rinvio.

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