Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13351 del 18 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilitą di comparire per legittimo impedimento non deve limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di altro suo impegno professionale, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonchč i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attivitą che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

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